Attribuzione

 

 

Attribuzione

Individuazione dell’autore di un’opera d’arte non corredata da notizie o documenti che ne accertino fondatamente la paternità. Tale necessità, sorta soprattutto a partire dal sec. 17° anche in relazione alla crescente importanza del mercato antiquario e del collezionismo, ha dato vita a un metodo ( attribuzionismo) di tipo intuitivo e basato sull’esperienza, tipico/”>tipico del conoscitore e del critico, utilizzato dalla storia dell’arte soprattutto tra la fine del sec. 19° e l’inizio del 20°.

 

 

L’autenticità gioca un ruolo non secondario nell’ambito del (peculiare) mercato delle opere d’arte. Può accadere, nell’ambito dell’acquisto di un dipinto (o, più in generale, di un’opera d’arte) che lo stesso, attribuito in un primo momento ad un determinato autore, risulti in seguito di attribuzione incerta, oppure diversa.
Non si può tralasciare di menzionare l’ipotesi di contestazione, da parte degli eredi dell’artista defunto, della paternità di un’opera, essendo peraltro discusso se la relativa azione trovi la propria disciplina nell’art. 20 della legge sul diritto d’autore (ai sensi del quale “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera … ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione …), o se la vera sedes materiae si debba riconoscere negli artt. 6 e 7 cod. civ. (id est nella normativa della tutela del diritto al nome).
Nei limiti del presente contributo, va preliminarmente ricordato che tali ipotesi, naturalmente, si distinguono dalle fattispecie che configurano, invece, un illecito penale.
Sotto un profilo più generale, infatti, attinente all’elemento di turbativa insito nell’inserimento di un falso artistico sul mercato e alla conseguente responsabilità penale, è stato osservato come la riconoscibilità del falso sia irrilevante, salva l’ipotesi in cui l’opera non possieda alcun attitudine ingannatoria (cfr., amplius, Lemme, La contraffazione e alterazione d’opere d’arte nel diritto penale, Padova, 2001). Ciò può avvenire: a) quando il bene in questione si pone in modo evidente come mera riproduzione di un’opera altrui, oppure b) in presenza di dichiarazione esplicita di non autenticità (vedi, in tema, P. Cipolla, La detenzione per la vendita di riproduzioni di opere d’arte e reperti archeologici e il problema della rilevanza della riconoscibilità del falso secondo modalità non previste dalla legge, in Cass. Pen., 2007, 3241, che distingue tre forme di falso: in primo luogo, il falso “criminalizzato”, penalmente rilevante e quindi punibile, che si caratterizza sia per la mancanza di dichiarazione di non autenticità sia per la non agevole riconoscibilità della falsità stessa; in secondo luogo, il falso “non autentico”, legalizzato e non punibile in quanto non fraudolento, connotato dalla presenza della dichiarazione di non autenticità; infine, le copie e le mere imitazioni palesemente diverse dall’originale, di lecita detenzione e commercializzazione).